Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 116 del codice civile è sostituito dai seguenti:

      «Anche lo straniero è soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 e 88 e nella sezione VI.
      Lo straniero che vuole contrarre matrimonio con un cittadino italiano richiede la dichiarazione di cui al primo comma all'autorità competente del proprio Paese, per le sole cause ostative indicate nel medesimo comma.
      Qualora l'autorità competente non risponda entro il termine di un mese dalla ricezione della richiesta, il nulla osta si intende concesso e il procedimento è perfezionato mediante dichiarazione presentata dallo straniero all'ufficiale dello stato civile».